ART. 1 COMMA 336 - LEGGE 30.12.2004 N.° 311 - FINANZIARIA 2005

 

AVVISO AI CITTADINI

 

Come è ben noto la cosiddetta “finanziaria 2005”, legge n. 311 del 30/12/2004, ha dato ai Comuni, in caso di presenza di immobili privati mai dichiarati in catasto ovvero di immobili che per effetto di intervenute variazioni edilizie non sono più coerenti con i classamenti riportati negli atti catastali, in forza del comma 336, la possibilità di richiedere ai cittadini interessati (proprietari o titolari di diritti reali sugli immobili) la presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 90 giorni dalla notificazione della richiesta medesima. Tali richieste devono essere comunicate agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, oltre che notificate ai soggetti interessati, poiché, in caso di inadempienza da parte di questi ultimi, possano svolgere le operazioni tecniche necessarie e d’ufficio provvedere ad attribuire e a notificare la nuova rendita catastale. Gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate A ciò si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 e s.m.. Questa Amministrazione Comunale, nello spirito della fattiva collaborazione con la cittadinanza amministrata ed al fine di evitare aggravi di spesa per i cittadini interessati a quanto innanzi richiamato,

 

I N V I T A

 

tutti i cittadini proprietari o titolari di diritti reali su unità immobiliari non dichiarati in catasto o su cui sono intervenute variazioni edilizie ad attivarsi in tempi brevi e dichiarare in catasto le unità non dichiarate e ad apportate le dovute variazioni per quelle non più rispondenti a precedenti classamenti. A tal fine si precisa che le richieste di dichiarazione e/o aggiornamento catastale devono riguardare le unità immobiliari interessate da: • Interventi edilizi (ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria) che hanno comportato una modifica permanente nella destinazione d’uso ovvero delle caratteristiche tipologiche distributive e impiantistiche originarie, oltre a quegli interventi di restauro e di risanamento conservativo sull’intero edificio;

• Interventi edilizi che giustificano la mutazione della categoria catastale originaria in altra di maggior pregio; • Interventi edilizi di nuova costruzione non dichiarati in catasto;

• Interventi di riparazione, ristrutturazione e ricostruzione ai sensi delle Leggi 1431/62 e 219/81 e s.m.i.;

• Rilascio di licenze a uso commerciale che comportino modifiche permanenti nella destinazione d’uso (categoria catastale non coerente con la destinazione autorizzata);

• Il passaggio dalla categoria delle esenti a quella delle imponibili (da fabbricati rurali a fabbricati ordinari).

 

L’Amministrazione Comunale confida nel senso civico della cittadinanza amministrata, in merito a quanto sopra. Comunque, qualora da elementi rinvenibili dagli archivi comunali, si dovesse palesare l’inerzia dei cittadini interessati a quanto sopra si vedrà, suo malgrado, costretta ad attivare la procedura prevista dal comma 336 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 “finanziaria 2005”.

 

                                                         

 

 Il Sindaco

avv. Pietro Palma

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