ART.
1 COMMA 336 - LEGGE 30.12.2004 N.° 311 - FINANZIARIA
2005
AVVISO AI CITTADINI
Come è
ben noto la cosiddetta “finanziaria 2005”, legge n. 311 del 30/12/2004, ha
dato ai Comuni, in caso di presenza di immobili privati mai dichiarati in
catasto ovvero di immobili che per effetto di intervenute variazioni
edilizie non sono più coerenti con i classamenti
riportati negli atti catastali, in forza del comma 336, la possibilità di
richiedere ai cittadini interessati (proprietari o titolari di diritti reali
sugli immobili) la presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro
90 giorni dalla notificazione della richiesta medesima. Tali richieste
devono essere comunicate agli uffici provinciali dell’Agenzia del
territorio, oltre che notificate ai soggetti interessati, poiché, in caso
di inadempienza da parte di questi ultimi,
possano svolgere le operazioni tecniche necessarie e d’ufficio provvedere ad
attribuire e a notificare la nuova rendita catastale. Gli uffici provinciali
dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato,
alla iscrizione in catasto dell’immobile non
accatastato ovvero alla verifica del classamento
delle unità immobiliari segnalate A ciò si applicano le sanzioni previste
per le violazioni dell’art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 e
s.m.. Questa Amministrazione Comunale, nello
spirito della fattiva collaborazione con la cittadinanza amministrata ed al
fine di evitare aggravi di spesa per i cittadini interessati a quanto
innanzi richiamato,
I N
V I T A
tutti
i cittadini proprietari o titolari di diritti reali su unità immobiliari non
dichiarati in catasto o su cui sono intervenute variazioni edilizie ad
attivarsi in tempi brevi e dichiarare in catasto le unità non dichiarate e
ad apportate le dovute variazioni per quelle non più rispondenti a
precedenti classamenti. A tal fine si precisa
che le richieste di dichiarazione e/o aggiornamento catastale
devono riguardare le unità immobiliari
interessate da: • Interventi edilizi (ristrutturazione edilizia e
manutenzione straordinaria) che hanno comportato una modifica permanente
nella destinazione d’uso ovvero delle caratteristiche tipologiche
distributive e impiantistiche originarie, oltre a quegli interventi di
restauro e di risanamento conservativo sull’intero edificio;
•
Interventi edilizi che giustificano la mutazione della categoria catastale
originaria in altra di maggior pregio; • Interventi edilizi di nuova
costruzione non dichiarati in catasto;
• Interventi di
riparazione, ristrutturazione e ricostruzione ai sensi delle Leggi 1431/62 e
219/81 e s.m.i.;
• Rilascio di licenze
a uso commerciale che comportino modifiche
permanenti nella destinazione d’uso (categoria catastale non coerente con la
destinazione autorizzata);
• Il
passaggio dalla categoria delle esenti a quella delle imponibili (da
fabbricati rurali a fabbricati ordinari).
L’Amministrazione
Comunale confida nel senso civico della cittadinanza amministrata, in merito
a quanto sopra. Comunque, qualora da elementi
rinvenibili dagli archivi comunali, si dovesse palesare l’inerzia dei
cittadini interessati a quanto sopra si vedrà, suo malgrado, costretta ad
attivare la procedura prevista dal comma 336 dell’art. 1 della legge n.
311/2004 “finanziaria 2005”.