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Che cosa è
l’autocertificazione?
E' una
dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio
interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei
rapporti con la P.A. e con i concessionari ed i gestori di pubblici
servizi.
Nel rapporto con
un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla
discrezionalità di quest'ultimo.
Tale
dichiarazione può sostituire le normali certificazioni e
gli atti notori.
Quali sono le dichiarazioni
che sostituiscono le certificazioni?
L'art.2 della L.15/68
"Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione
e autenticazione di firme" prevede i casi in cui si può
ricorrere all'autocertificazione:
- La data e luogo di
nascita;
- La residenza:
- La cittadinanza;
- Il godimento dei diritti
politici;
- Lo stato di celibe,
coniugato o vedovo;
- Lo stato di famiglia;
- L'esistenza in vita;
- La nascita del figlio;
- Il decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
- La posizione agli effetti
degli obblighi militari;
- L'iscrizione in albi o
elenchi tenuti dalla P.A;.
L'art. 1 comma 1 del
D.P.R. 403/98 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e
3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative" ha ulteriormente esteso
il ricorso all'autocertificazione e contempla i seguenti casi:
- Titoli di studio
acquisiti;
- Qualifiche professionali;
- Esami sostenuti
universitari e di stato;
- Titoli di
specializzazione;
- Titoli di abilitazione;
- Titoli di formazione;
- Titoli di aggiornamento;
- Titoli di qualificazione
tecnica;
- Situazione reddituale o
economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- Assolvimento di specifici
obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare;
- Codice fiscale, Partita
IVA;
- Qualsiasi dato
dell'anagrafe tributaria;
- Stato di disoccupazione;
- Qualità di pensionato e
categoria di pensione ,qualità di studente, qualità di casalinga;
- Qualità legale
rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili;
- Iscrizione presso
associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- Adempimento o meno degli
obblighi militari compresi quelle di cui all'art.77 del D.P.R.
237/64 come modificato dall'art.22 della L.958/86;
- Assenza di condanne
penali;
- Qualità di vivenza a
carico;
- Tutti i dati a diretta
conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato
civile;
Atti
notori
Tutti gli stati, fatti e
qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato
non compresi nell'elenco di cui al punto 1 sono comprovati
dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà (art.4 L.15/68 e art.2 comma.1 D.P.R.403/98).
Queste dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente
all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del
dipendente addetto (art.3 comma 1 D.P.R. 403/98).
- Tutti gli stati, fatti
e qualità personali di cui il dichiarante ha diretta conoscenza
e rende nel proprio interesse anche quando riguardano altri
soggetti (art.2 comma 2 D.P.R. 403/98). Tale dichiarazione
sostitutiva riguarda anche la conoscenza del fatto che la copia
di una pubblicazione è conforme all'originale (art.2 comma 2
D.P.R.403/98).
Qual è la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e di atti notori?
- I certificati rilasciati
dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali
non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata;
- le restanti
certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio
(art.2 comma 3 L.127/97);
- le dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà per i casi suindicati dall'art.2 e 4 della L.15/68
hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art.6
comma 1 D.P.R. 403/98).
Quali sono i casi in
cui è prevista solo l'autocertificazione?
- Per i certificati, gli
estratti e gli attestati da presentare per le iscrizioni a
SCUOLE e UNIVERSITÀ;
- per i certificati, gli
estratti e gli attestati da presentare, a qualsiasi titolo,
negli uffici della MOTORIZZAZIONE CIVILE;
- per i certificati e gli
estratti ricavabili dai registri dello stato civile e dai registri
demografici richiesti dai COMUNI per i procedimenti di loro
competenza (art.1 comma .2 D.P.R. 403/98).
Come si può fare
l'autocertificazione?
Per le
dichiarazioni sostitutive dei certificati:
- scrivendo su carta
semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità
(non è necessario firmare davanti all'impiegato) o compilando
dichiarazioni sostitutive;
- trasmettendo documenti,
atti e certificati per fax, per posta o mezzo telematico ed
informatico, alle amministrazioni pubbliche. 2)
Per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:
- dichiarando fatti, stati
o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato dinanzi al
funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un
notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario
incaricato dal sindaco (art.4 L.15/68);
- dichiarando stati, fatti
o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato e non
compresi nell'elenco di cui al punto 1, anche contestualmente
all'istanza e sottoscritti dall'interessato in presenza del
dipendente addetto (art.3 comma 1 D.P.R.403/98).
- qualora si tratti di
stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da
parte di un altro soggetto pubblico e l'amministrazione ritenga
necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, è
possibile inviare una copia fotostatica, ancorché non autenticata
dei certificati di cui l'interessato sia già in possesso anche
attraverso strumenti telematici ed informatici (art.2 comma .3 DPR
403/98). Le amministrazioni hanno 15 giorni di tempo dalle
dichiarazioni per richiedere la necessaria documentazione. E’
possibile inviare una copia fotostatica, ancorché non autenticata
dei certificati di cui l’interessato sia già in possesso anche
attraverso strumenti telematici (art.2 comma 3, D.P.R. 403/98);
- per chi partecipa ai
concorsi pubblici non è prevista più la presentazione di copia
autentica (quindi in bollo) dei titoli ma una semplice dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà che dichiari la conformità
all'originale. Le amministrazioni non possono richiedere
l'autenticazione della sottoscrizione dell0e domande per la
partecipazione a selezioni per assunzioni in pubblici concorsi (art.3
comma L.127/97).
Come si presenta una
copia autentica di un documento?
- L'autenticazione di un
documento può esser fatta dal responsabile del procedimento o dal
dipendente competente a ricevere la documentazione esibendo
l'originale senza obbligo di depositarlo presso l'amministrazione.
Naturalmente la copia autentica va usata solo per il procedimento in
corso (art.14 L.15/68 e art.3 comma 4 D.P.R. 403/98).
Dove reperire i moduli
per l'autocertificazione?
- Presso le amministrazioni
che sono tenute a procedere alla revisione della modulistica per
l'autocertificazione e per le istanze, inserendovi il richiamo alle
sanzioni penali previste dall'art.26 della L.15/68 (art.6 comma 2 e
3 D.P.R. 403/98). Qualora i moduli non fossero disponibili è sempre
possibile autocertificare su carta semplice.
On-line al sito www.moduli.it
Quando
l'autocertificazione non è ammessa?
- Per i certificati
MEDICI, SANITARI, VETERINARI, DI ORIGINE, DI CONFORMITA'
ALL'UNIONE EUROPEA, MARCHI, BREVETTI (art.10 comma 1 D.P.R.
403/98). I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni
scolastiche per pratica di attività sportiva non agonistica sono
sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non
agonistica rilasciato dal medico di base con validità di un intero
anno scolastico (art.10 comma 2 D.P.R. 403/98).
Quali sono i casi in cui le amministrazioni
non devono più chiedere i certificati al cittadini?
- Quando si tratta di
estratti degli atti di stato civile che riguardano cambiamenti dello
stato civile (art.9 comma 1 D.P.R. 403/98).
- Quando si tratta di tutti
i dati contenuti in un documento di riconoscimento presentati
dall'interessato (art.3 comma 1 L.127/97).
- Quando il responsabile
del procedimento accerta d'ufficio fatti e qualità che
l'amministrazione è tenuta a certificare (art.18 L.241/90).
- In tutti i casi in cui
l'amministrazione procedente acquisisce direttamente certificazioni
relative a stati, fatti e qualità personali presso l'amministrazione
competente (art.7 comma 2 D.P.R.403/98).
- Quando il cittadino non
intende o non è in grado di utilizzare l'autocertificazione ed i
certificati risultano da albi o da pubblici registri tenuti dalle
pubbliche amministrazioni (art.7 comma 1 D.P.R. 403/98).
Quando l'amministrazione può acquisire d'ufficio i documenti?
- Quando le amministrazioni
ritengono necessario acquisire degli estratti diversi da fatti
relativi a cambiamento di stato civile, per particolari motivi
inerenti alle proprie finalità (art.9 comma 2 D.P.R. 403/98).
- La trasmissione di dati
tra le amministrazioni può avvenire anche attraverso sistemi
informatici e telematici garantendo il diritto alla riservatezza
delle persone (art.2 comma 5 L.127/97).
Che cosa succede per coloro che non sanno o non possono firmare una
dichiarazione?
- L’Amministrazione dovrà
accertare l’identità del dichiarante e menzionare la causa dello
impedimento a sottoscrivere la dichiarazione (art.4 D.P.R. 403/98)
Le modalità previste di autocertificazione si applicano anche ai
cittadini stranieri?
- Per i cittadini della
comunità europea si applicano le stesse modalità previste per i
cittadini italiani (art.5 D.P.R. 403/98).
- Per i cittadini extra
comunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui al co.1 solo qualora si tratti di comprovare
stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici o privati italiani (art.5 D.P.R. 403/98).
Quali sono le
sanzioni per i cittadini?
- Se le amministrazioni
hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni sono tenute ad
effettuare i controlli necessari. Le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia (art.26 L.15/68). Il
dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti da
provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere (art.11
comma 3 D.P.R. 403/98).
Quali sono le iniziative per la corretta applicazione delle norme in
materia di autocertificazione?
- Le amministrazioni
procedono, attraverso controlli a campione, a verificare la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
- Gli uffici di controllo
interno delle amministrazioni accertano la corretta applicazione
delle norme sull'autocertificazione.
- Le Prefetture
sensibilizzano e promuovono l'applicazione del regolamento con
l'ausilio dei comitati provinciali della pubblica amministrazione.
- L'Ispettorato di
controllo istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica
controlla il rispetto delle norme sull'autocertificazione.
- L'osservatorio permanente
sull'applicazione della L. 127/97 presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri fornisce pareri su specifici quesiti e problematiche.
Quali sono le sanzioni previste per gli impiegati che non accettano
l'autocertificazione?
L'impiegato responsabile
incorre nella violazione dei doveri d'ufficio nei seguenti casi:
- quando non accetta
l'autocertificazione nei casi consentiti (art.3 comma 4 L.127/97);
- quando non accetta la
dichiarazione sostitutiva, nei casi consentiti, in luogo della
produzione di atti di notorietà (art.3 comma 3 DPR 403/98);
- quando rifiuta
l'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante
l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità
(art.7 comma 5 D.P.R.403/98).
Quali sono
i principali riferimenti normativi?
- Legge n.15/68 "Norme
sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme".
- Legge n.241/90 "Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti".
- Legge n.675/96 "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali".
- Legge n.127/97 "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo".
- Legge n.191/98 "Modifiche
ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n.59, e 15 maggio 199 7,
n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni,
Disposizioni in materia di edilizia scolastica".
- D.P.R. n.403/98
"Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15
maggio 199 7, n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative"
- Circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5.2.1999, n.1.1.26/10888/9.84
"Attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n.403. Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 2 75 del 24 novembre 1998".
- Circolare del Ministero
della Pubblica Istruzione del 22.12.1998, n.489 prot.n. 34304/BL
"Modulistica per iscrizioni alunni - Applicazione Legge 15 maggio
1997 n.127, Legge 16 giugno 1998 n. 191 e D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403".
- Circolare del Ministero
dell'Interno del 2.2.1999, n.2 "Decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n.403, recante norme di attuazione degli
articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative".
- Circolare del Ministero
di Grazia e Giustizia del 22.2.1999, n.1/50-FG-40/97U887
"Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle
certificazioni amministrative"
Quali sono
le disposizioni normative abrogate?
- L'art.27 della L.15/68
che escludeva l'autocertificazione per i documenti necessari alla
presentazione del matrimonio e per i concorsi per le
carriere statali;
- L'art.77 ultimo comma
D.P.R.n.237/64 come modificato dall'art.22 della L.958/86 che
escludeva l'autocertificazione della situazione relativa agli
obblighi militari valida anche ai fini dei pubblici concorsi;
- L'art.24 della L.114/77
che escludeva l'utilizzo dell'autocertificazione della situazione
reddituale o economica anche ai casi in cui viene utilizzata ai fini
di concessioni di benefici e vantaggi tributari previsti da leggi
speciali;
- L'art.3 della L.15/68 ed
il D.P.R. n.130/94 che elimina le dichiarazioni temporaneamente
sostitutive;
- L'art.20 della L.15/68
che elimina la necessità di testimoni nei casi di impedimento del
singolo a ricorrere all'autocertificazione;
- L'art.26, penultimo comma
della L.15/68 che elimina l'ammonimento orale del pubblico
ufficiale, la cui formula ora è inserita nei moduli predisposti
dalle amministrazioni.
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